Focus tematico

Il ruolo strategico dei Fondi Sanitari Integrativi

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce equità nell’accesso al diritto alla salute, tutelando le fasce più deboli della popolazione e rappresenta un punto cardine per la coesione sociale. Per questo motivo è necessario che venga non solo salvaguardato, ma anche reso maggiormente efficiente.

I Fondi Sanitari assumono un ruolo strategico in un’ottica di integrazione con il Sistema Sanitario Nazionale e il loro consolidamento non vuol dire indebolire la Sanità pubblica, bensì favorire e migliorare l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria dei cittadini, senza gravare sul sistema pubblico.

Cosa sono i Fondi Sanitari

I Fondi Sanitari si configuravano fino agli anni 2008 – 2009 come benefit destinati a particolari categorie, come quelle dei dirigenti d’azienda. A seguito della riforma di quel periodo e della stabilizzazione della norma fiscale sul trattamento dei contributi versati, il settore ha visto un forte sviluppo, in particolare nel merito della contrattazione categoriale e aziendale, sino ad aver raggiunto oggi le dimensioni di fenomeno di massa.

Dai dati che emergono dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari, contenuti nel Report del Ministero della Salute, alla fine del 2017 gli iscritti erano la maggioranza del mondo del lavoro dipendente privato italiano, ovvero 10,6 milioni tra lavoratori e familiari degli stessi.

Quali sono i Fondi operanti

Sono Enti o Casse di natura esclusivamente assistenziale e di origine contrattuale, quasi tutti associazioni non riconosciute e soggetti no profit. La loro attività è fiscalmente regolata dall’articolo 148 del TUIR e gli ambiti di intervento vengono regolati dai decreti del Ministro della salute (2008 e 2009), che dispongono risorse riservate a odontoiatria e non autosufficienza per una quota del 20%.

L’operatività dei Fondi, per lo più di origine contrattuale, consente ai lavoratori e ai loro familiari di beneficiare delle forme di tutela sanitaria previste da regolamenti/accordi aziendali e dai diversi CCNL di categoria. La gestione del rischio avviene in forma collettiva o tramite il trasferimento dello stesso al sistema assicurativo, o tramite gestione interna. È importante evidenziare che tutti i Fondi operano secondo criteri di non selezione del rischio.

Fiscalità dei Fondi Sanitari

La rilevanza fiscale dei contributi versati a Fondi e Casse è disciplinata da due distinte norme del T.U.I.R: l’art. 51, comma 2, lettera a) e l’art. 10, comma 1, lettera e-ter).
L’art. 51, comma 2, lettera a) prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati in ottemperanza alle previsioni dei contratti collettivi di lavoro o dei contratti ed accordi aziendali, sempre nel limite massimo di euro 3.615,20 ed alla condizione che il beneficiario del versamento abbia esclusivamente finalità di natura assistenziale.

L’art. 10, comma 1, lettera e-ter) riconosce la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (tali fondi devono essere istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e debbono erogare prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con appositi decreti ministeriali), nel massimo di euro 3.615,20 (considerando nel massimale anche i contributi versati dal datore di lavoro ex art. 51, comma 2, lettera a), dello stesso T.U.I.R.).

Con due distinti decreti attuativi (DM 31 marzo del 2008 e DM 27 ottobre 2009) emanati dal Ministero della salute, viene stabilito che il beneficio fiscale spetta esclusivamente nell’ipotesi in cui gli Enti, le Casse aventi finalità assistenziale e i Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale operino in specifici “ambiti di intervento”, volti a garantire agli iscritti determinate prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. In particolare:

  • le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria per i non autosufficienti, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, nonché presso strutture residenziali e semiresidenziali non assistibili a domicilio;
  • le prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza;
  • le prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie.

Per beneficiare del regime fiscale agevolato, gli Enti o Casse aventi fine assistenziale devono attestare su base annua di aver erogato prestazioni “vincolate” nella misura del 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate a copertura di tutte le prestazioni da garantire ai propri assistiti ed essere iscritte all’Anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Salute 31.03.2008.

Risultano deducibili dal reddito del lavoratore dipendente, o pensionato (cfr. ris. n. 293/E, 11.7.2008), anche i contributi versati alla Cassa Sanitaria per i familiari non a carico. In questo senso l’agevolazione ex art. 51, comma 2, lett. a) T.U.I.R. si discosta da quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. e-ter) T.U.I.R. nella parte in cui prevede che: “Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito”. A riguardo merita evidenziare che anche i contributi versati a conviventi more uxorio presenti nello stato di famiglia potranno essere considerati deducibili alla luce di quanto previsto dalla Legge 76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone delle stesso sesso e disciplina delle convivenze).

Se il contributo versato dal lavoratore e/o dal datore di lavoro non supera la soglia di euro 3.615,20, non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Le spese mediche rimborsate da parte di Fondi, Enti o Casse sanitarie non sono detraibili e quelle non rimborsate sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19% per la parte eccedente euro 129,11.

Se, invece, il contributo versato dal lavoratore e/o dal datore di lavoro supera la soglia di euro 3.615,20, concorre a formare reddito imponibile la parte eccedente. Le spese sanitarie sono detraibili nella misura proporzionale alla quota dei contributi eccedenti la soglia di euro 3.615,20 per un importo pari al 19% della parte eccedente euro 129,11. Le spese non rimborsate, sono detraibili nella misura del 19% della parte eccedente euro 129,11.
In questi casi, il versamento dei contributi è indicato nella Certificazione Unica e il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, provvede ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte fino all’anzidetto limite di euro 3.615,20 annui. I contributi a carico delle aziende rappresentano una voce di costo del lavoro, deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa soggetto ad Ires (art. 95, comma 1, e art. 51, lett. a), del TUIR). I contributi del datore di lavoro sono soggetti, in luogo della contribuzione sociale ordinaria (INPS), ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche cui sono iscritti i lavoratori. (Art. 6 del D.Lgs. 314/97).

Circa i contributi versati per i familiari a carico e non a carico, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 50/E del 14.5.2002 stabilisce che tali contributi non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari del dipendente, ancorché il familiare non sia a carico dello stesso, purché siano versati a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Il futuro dei Fondi Sanitari

Come viene evidenziato dal già citato Report del Ministero della Salute, si attesta una crescita continua della Sanità Integrativa italiana, con un aumento esponenziale dei Fondi da 267 dell’anno 2010 ai 322 dell’anno 2017, in prevalenza Enti, Casse e Società di mutuo soccorso. Il divario risulta ancora più evidente se si considera che nel 2017 le prestazioni erogate da Enti, Casse e Società di Mutuo Soccorso contavano 2,32 miliardi di euro e il numero degli iscritti a 10,6 milioni, a fronte della categoria dei Fondi Sanitari puramente integrativi, che si fermava rispettivamente a 1,3 milioni e poco più di 11 mila iscritti.

Si delinea, dunque, uno scenario in continua evoluzione che conferma il notevole sviluppo dei Fondi Sanitari, designati in futuro a ricoprire un ruolo strategico di sostegno al Servizio Sanitario Nazionale, affinché lo stesso possa preservare le sue caratteristiche di equità e universalità, senza che venga penalizzata la propria sostenibilità nel tempo.